DECRETO LEGGE N. 44 DEL 1.04.2021
OBBLIGO VACCINALE E ADEMPIMENTI DATORI DI LAVORO IN SANITÀ
I datori di lavoro in sanità sono tenuti a comunicare alla Regione gli elenchi dei propri dipendenti.
L’art.4 del Decreto Legge n.44/2021 ha imposto l’obbligo di vaccinazione per una serie di lavoratori del comparto sanitario.
Così in particolare la disposizione: “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.
Si badi che la norma non parla solo di “esercenti le professioni sanitarie” (quelle di cui alla Legge 3/2018), ma si riferisce, ancor più in generale, agli “operatori di interesse sanitario”, espressione molto più ampia di quella, solitamente utilizzata, di “operatori sanitari”.
L’obbligo vaccinale si impone a tali soggetti, a patto che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, sia pubbliche che private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, atteso che la vaccinazione viene considerata “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” (nota 1).
OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO
Al fine di concretizzare la vaccinazione obbligatoria degli operatori in questione, la norma impone ai Datori di Lavoro (oltre che agli Ordini Professionali):
- di comunicare alla propria Regione l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza.
Nei successivi 10 giorni, la Regione dovrà controllare lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi trasmessi, segnalando alle ASL competenti coloro che non risultino vaccinati.
Entro i successivi 5 giorni, sarà compito delle ASL invitare i soggetti in questione a chiarire i motivi della omessa vaccinazione e, in mancanza, convocarli per la vaccinazione obbligatoria.
PROVVEDIMENTO DELL’ASL IN CASO DI INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE
Decorsi inutilmente i richiamati termini, l’ASL accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
La norma precisa, al comma 6, che “L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Attenzione: il Datore di Lavoro che riceva dall’ASL l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di un proprio dipendente è tenuto ad adibire il dipendente in questione a mansioni diverse, anche inferiori (e con trattamento corrispondente alle stesse), che in ogni caso non implichino il rischio di contagi.
Qualora l’assegnazione a mansioni differenti non fosse possibile, i datori sono tenuti a far osservare la sospensione dal lavoro dei dipendenti, non essendo in tal caso dovuti retribuzione o compenso o emolumento.
Nota 1: Con Sentenza 116/2021 dell’8 aprile 2021, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto compatibile con il disposto dell’art.8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani la previsione legislativa di uno Stato che renda obbligatorio il trattamento vaccinale.