L’Aula della Camera ha approvato in seconda lettura – e convertito ufficialmente in legge – il DL Covid Aprile (C. 3113), nel quale sono elencate le misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 e per la vaccinazione contro Sars-CoV-2, con particolare riferimento allo scudo penale per i soggetti vaccinatori e all’obbligo di immunizzazione da parte degli operatori sanitari.
L’articolo 3 del testo “limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per la somministrazione dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operata nel corso della relativa campagna vaccinale”;
L’articolo 3-bis introduce un’ulteriore limitazione della responsabilità, a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose, per gli esercenti le professioni mediche per fatti avvenuti nel corso dell’emergenza; al riguardo, si dovrà valutare la possibilità di precisare meglio i parametri in base ai quali, ai sensi del comma 2, il giudice è chiamato a valutare il grado di colpa.
Articolo 4: Obbligo vaccinazione operatori sanitari: fino alla completa attuazione del piano strategico vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, gli operatori sanitari che svolgono attività presso strutture sanitarie, sociosanitarie, farmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, a meno di specifiche condizioni cliniche documentate. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Specifica vaccinazione obbligatoria personale sanitario: si impegna il Governo a valutare l’opportunità di disporre delle iniziative normative utili a chiarire la portata applicativa della disposizione di cui all’articolo 4 del decreto-legge e, in particolare, per definire se nella categoria degli operatori di interesse sanitario destinatari dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 siano da ritenersi compresi tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.