Il 21 settembre 2021 è stato emanato il decreto legge contenente disposizioni urgenti sull’impiego delle certificazioni verdi in diversi ambiti di lavoro, dal settore pubblico al privato, passando per gli uffici giudiziari.
Per quanto riguarda il settore pubblico, l’articolo 1 del DL stabilisce che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per accedere ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo alle seguenti categorie di lavoratori, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, detta anche Green Pass.
L’obbligo riguarda:
- il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
- il personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo,
- il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, di cui all’articolo 9, comma 2.
La disposizione riguarda tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, ma non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni è affidato ai datori di lavoro del personale e tali controlli devono essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Cosa accade se non si è possesso del green pass
Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari
Al fine di accedere agli uffici giudiziari, l’obbligo di esibizione del certificato verde riguarda i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie, i magistrati onorari.
L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata.
Impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato
L’obbligo riguarda anche chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato.
A questi è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, la disposizione applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
I datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del green pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Il decreto legge regola anche la somministrazione di test antigenici rapidi:
Le farmacie sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.
Il decreto stabilisce anche la durata del green pass a seconda dei diversi casi:
La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC entro 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
Validità del Green Pass in caso di Covid senza dosi di vaccino: in questi casi la validità dura 6 mesi dalla guarigione.
Validità del Green Pass di chi si è ammalato di Covid dopo la prima dose di vaccino o dopo le due dosi: l’art. 5 del Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, firmato dal Presidente della Repubblica, colma il vuoto lasciato dal precedente decreto legge e dalla relativa legge di conversione sulla durata del Green Pass per chi si è ammalato dopo la prima dose o dopo le due dosi. Nel caso di Covid dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose è rilasciato un Green Pass valido 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.